Residenza fiscale: quando si cessa di essere residenti in Italia
Chi è residente fiscale in Italia è tassato in Italia sul reddito mondiale. Il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, da solo, non basta a cessare la residenza: la questione si decide sui criteri dell'art. 2 del TUIR e sul centro degli interessi.
Quando si è residenti fiscali in Italia (art. 2 TUIR)
- Si è residenti se, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, anche non continuativi): si è iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, oppure si ha il domicilio in Italia, oppure la dimora abituale.
- Dal 2024 (D.Lgs. 209/2023) l'iscrizione anagrafica è una presunzione relativa, superabile con prova contraria; il domicilio è definito come il luogo dei legami personali e familiari.
- L'iscrizione all'AIRE aiuta a dimostrare la non residenza, ma non è decisiva se restano legami sostanziali con l'Italia.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Emirati
A differenza della Germania, l'Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni con gli Emirati Arabi Uniti: firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata con L. 309/1997, in vigore dal 5 novembre 1997.
In base a questa convenzione le pensioni corrisposte a un residente degli EAU sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza. Poiché gli EAU non applicano un'imposta sul reddito delle persone fisiche, il pensionato residente negli EAU non paga l'IRPEF sulla pensione italiana, a condizione che la residenza sia correttamente configurata e documentata.
Per ottenere i benefici convenzionali il contribuente deve attivarsi: certificato di residenza fiscale estera e richiesta espressa (per le pensioni, all'INPS).
Obblighi sul patrimonio estero (Quadro RW)
- Chi resta residente fiscale in Italia deve indicare nel Quadro RW della dichiarazione i conti e le attività finanziarie detenute all'estero e versare l'IVAFE.
- Chi è non residente (residente all'estero) non è tenuto al monitoraggio fiscale sul patrimonio estero tramite il Quadro RW.
CFC, exit tax ed esterovestizione
Chi mantiene la residenza fiscale in Italia e controlla una società negli EAU deve valutare le regole sulle società estere controllate (CFC, art. 167 TUIR), l'exit tax (art. 166 TUIR) e il rischio di esterovestizione (art. 73 TUIR). La valutazione è caso per caso.